News Anniversario 30 anniCinque per mille
Cinque per mille
Cinque per mille

Cinque per mille alle ONLUS


         Dona il cinque per mille alla Croce Verde Saluzzo


     La nuova legge consente al contribuente di devolvere il 5 per mille dell`IRPEF, come già in passato per l`otto per mille a cui si affianca.


Questo importo può essere devoluto in modo generico, con una semplice firma, oppure indicando direttamente l`organizzazione a cui si desidera devolvere tramite la compilazione del  CODICE FISCALE dell`organizzazione stessa.

 

QUINDI SE VUOI DEVOLVERE A NOI IL TUO 5 PER MILLE DEVI

  • FIRMARE
  • INSERIRE ESATTAMENTE IL NOSTRO CODICE FISCALE:

 

 85009810046

 

 CUD2006.jpg(75072)

 

 

Come esprimere le preferenze                                                                                                                                            

Al momento della pubblicazione del d.p.c.m. erano disponibili solo il modello 730/1-bis redditi 2005 e il modello integrativo CUD 2006. Per il modello Unico, si è perciò previsto che l’Agenzia delle Entrate provveda alla predisposizione in modo tale che i contribuenti possano provvedere ad espriemere la propria preferenza.

Per quanto riguarda il CUD, l’espressione della preferenza funziona come per la scheda relativa all’8 per mille: il contribuente che riceve il CUD e che non è tenuto alla presentazione del modello Unico o non intende presentare il mod. 730, in quanto non ha altri redditi imponibili, consegna la scheda al datore di lavoro nei modi e nei termini identici a quelli previsti per l’8 per mille.

Gli altri contribuenti che compilano il mod. 730 o il mod. Unico esprimeranno la propria preferenza all’interno dei due modelli, al pari della preferenza espressa per l’8 per mille.

Oltre a firmare il riquadro, il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’ente destinatario del 5 per mille. Tale codice sarà reperibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate nell’elenco di cui si è già più volte parlato.

Nel caso in cui non fosse indicato il codice fiscale dell’ente destinatario o il codide fiscale fosse errato, il cinque per mille sarà distribuito proporzionalmente tra gli enti inseriti nell’elenco in funzione delle preferenze validamente espresse dagli altri contribuenti.

 

 

Che cosa dice la norma                                                                     

Le persone fisiche può devolvere il 5 per mille dell’I.R.Pe.F. a favore degli enti non profit in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi.

Questa è una delle novità, introdotte a titolo sperimentale per l’anno 2006, contenute nei commi da 337 a 340 della legge n. 266/95 – Finanziaria per il 2006.

 

Il 5 per mille è perciò devoluto per sostenere:

·          il volontariato

·          le O.n.l.u.s. (art. 10 d.lgs. 460/97)

·          le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (art. 7, c. 1, 2, 3 e 4 legge 383/2000)

·          le associazioni e fondazioni riconosciute che comunque svolgono attività nei settori propri delle O.n.l.u.s. (art. 10, c. 1, lettera a, d.lgs. 460/97)

·          il finanziamento della ricerca scientifica e università

·          il finanziamento della ricerca sanitaria

·          le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

 

Il contribuente perciò effettua la scelta nella propria dichiarazione dei redditi (l’opzione sarà possibile già nel modello Unico2006 – redditi 2005) e i fondi saranno assegnati in base agli incassi in conto competenza dell’I.R.Pe.F. .

 

Con decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono stabilite:

·          le modalità di richiesta,

·          le liste dei soggetti ammessi al riparto e

·          le modalità del riparto delle somme,

sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle organizzazioni di volontariato, le O.n.l.u.s., le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni e fondazioni riconosciute.

 

Lo schema di decreto messo a punto dal Ministero dell’Economia, di cui nei giorni scorsi sono circolate alcune anticipazioni sui quotidiani, prevede che le organizzazioni interessate a ricevere i fondi si iscrivino in un apposito elenco attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate che, evidentemente, dovrà tenere conto anche dei soggetti “non conosciuti” come O.n.l.u.s. presso l`Anagrafe delle Onlus, in quanto non rientranti nell’obbligo di comunicazione perché O.n.l.u.s. di diritto, vale a dire le associazioni di volontariato ex legge 266/91, le organizzazioni non governative ex legge 49/1987 e le cooperative sociali ex legge 381/91.

Così non è chiaro se l’espressione “volontariato” usata nella legge si riferisca alle associazioni di volontariato ex legge 266/91 iscritte nei registri regionali o provinciali (e quindi O.n.l.u.s. di diritto) oppure a quali altre forme di volontariato.

 

  P.I.V.A. 00635980048